Art. 1 Costituzione

  1. E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata "INCONTRADONNA - O.N.L.U.S.". L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S." che verrà inserita in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
  2. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Pompeo Magno n. 7.
  3. L'Associazione, con delibera dell'assemblea, potrà istituire nel territorio nazionale sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operativa, sia in locali di sua proprie­tà o ad essa concessi a titolo diverso da soci o da terzi.

 

Art. 2 Finalità

  1. L'Associazione:
    1. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
    2. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
    3. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    4. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    5. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio del­l'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica uti­lità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  3. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

 

Art. 3 Attività

L'Associazione non ha fini di lucro: essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale:

  1. L'Associazione svolge l'attività di assistenza sociale e sociosanitaria, di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, proponendosi di perseguire finalità di prevenzione delle patologie mammarie ed in particolare dei tumori della mammella.
  2. L'Associazione svolge attività di istruzione e formazione in relazione all'attività di cui sopra, giusto art. 10, co. 1, lett. a), nn. 4 e 5, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, del personale medico e paramedico, per le finalità di cui al comma 1.
  3. L'Associazione si occupa, inoltre, sempre in relazione alle finalità sovra descritte, della realizzazione di attività di particolare interesse sociale e culturale.
  4. Tali scopi sono realizzati mediante iniziative, lezioni, seminari, convegni, attività di formazione, pubblicazioni nonché attraverso l'attribuzione di premi, riconoscimenti, sussidi e borse di studio.
  5. L'Associazione può aderire o collegarsi ad organismi analoghi italiani ed esteri quali associazioni culturali, istituzioni, fondazioni ed istituti universitari.
  6. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
  7. L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

La Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonchè dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti od associazioni.

 

Art. 4 Soci

  1. L'Associazione è composta da Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.
  2. Sono soci fondatori le persone fisiche che partecipano alla costituzione dell'Associazione o ne sono ammesse a farne parte, con tale qualifica, entro il termine massimo di sei mesi dalla sua costituzione.
  3. Sono soci ordinari le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione; all'atto dell'ammissione si impegnano a prestare la loro opera, anche professionale per il raggiungimento dello scopo, e a partecipare attivamente ai programmi dell'associazione.
  4. Sono soci onorari persone di chiara fama, che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultino meritevoli di tale riconoscimento, ed accettino di sostenere moralmente l'Associazione. I Soci hanno tutti uguali diritti. L'Ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.
  5. Tutti gli associati, o partecipanti, maggiori di età hanno il diritto di voto par l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
  6. E' esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.
  7. L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale, gratuita dei propri soci.
  8. I soci devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e le delibere dell'assemblea, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.
  9. I soci si impegnano a versare la quota associativa annua determinata in sede di costi-tuzione in euro dieci e nell'importo determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo, sulla base del bilancio preventivo, per ciascuna categoria di soci; le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

 

Art. 5 Ammissione dei soci

  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di l'ammissione dei soci con facoltà di svolgere, per decidere, tutte le indagini più opportune per accertare i requisiti del richiedente.
  2. L'associato potrà essere escluso con delibera del Consiglio direttivo con maggioranza dei tre quinti dei presenti quando il suo comportamento morale o materiale rechi pregiudizio all'Associazione e che non adempia ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione

In ogni caso sarà garantita, a norma dell'articolo 10 comma 1 lettera H del D.Lvo 460/1997, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

 

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

  1. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: recesso, esclusione o morte.
  2. Un socio può recedere liberamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente; il recesso ha effetto dal momento della comunicazione all'Associazione.
  3. Il recesso effettuato dopo l'approvazione del bilancio dell'Associazione, non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.
  4. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.
  5. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, morte o esclusione.

 

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • I Comitati Scientifici;
  • Il Presidente;
  • Il Presidente Onorario;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

 

Art. 8 Assemblea dei Soci

  1. Sono membri effettivi dell'Assemblea dei Soci, i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.
  2. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, mail).
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.  In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio.
  5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
  6. L'assemblea ha i seguenti compiti:
    1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
    2. eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
    3. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    4. approvare il bilancio preventivo;
    5. approvare il bilancio consuntivo;
    6. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 20;
    7. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
  7. Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell' associazione.

Delle decisioni adottate viene data evidenza a mezzo di processo verbale redatto da un segretario, nominato di volta in volta dall'Assemblea, e dal Presidente. Il verbale deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti i soci.

 

Art. 9 Consiglio Direttivo

  1. L'Associazione è amministrata da Consiglio Direttivo al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che per Legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica a maggioranza semplice ed è composto da un numero di soci, pari ad un minimo di cinque ed un massimo di dieci, con eccezione di quello determinato al momento della costituzione dell'Associazione, con un numero di cinque componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno in-dicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
    2. eleggere il Presidente Onorario;
    3. assumere il personale;
    4. nominare il Segretario;
    5. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
    6. sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    7. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    8. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
    9. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    10. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
    11. realizza le linee di politica associative deliberate dall'assemblea;
    12. coordina ed indirizza l'attività dell'associazione anche mediante l'affidamento degli incarichi funzionali alla stessa;
    13. esegue le delibere delle assemblee.

 

Art. 10 Comitati Scientifici

  1. I Comitati Scientifici sono composti da eminenti personalità del mondo accademico, del mondo della comunicazione e delle professioni sanitarie, in un numero di componenti ciascuno non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Direttivo.
  2. I Comitati Scientifici hanno il compito di garantire l'ideazione e la realizzazione degli studi e dei progetti connessi allo scopo sociale dell'Associazione.
  3. I Comitati Scientifici possono, ai fini di cui al precedente comma, programmare ed attuare un'attività di sostegno culturale e di spettacolo alle iniziative di informazione e formazione per la prevenzione, che connaturano lo scopo sociale dell'Associazione.

 

Art. 11 Presidente

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci, è eletto dal medesimo Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il presidente promuove e dirige l'attività dell'Associazione.
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 17 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 3 e 9, comma 4.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

Art. 12 Presidente Onorario

  1. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti;
  2. Il Presidente è scelto tra personalità di chiara fama, con funzioni di rappresentanza e sostegno mediatico dell'attività e finalità statutaria dell'Associazione.

 

Art. 13 Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti;
  2. Il Vice Presidente svolge, nel caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le medesime funzioni in via di temporanea supplenza.

 

Art. 14 Segretario

  1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
    1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
    2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
    3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
    4. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
    5. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla con-servazione della documentazione relativa;
    6. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
    7. è a capo del personale.

 

Art. 15 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Sindaci, eletto tra gli associati con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso elegge nel suo seno il presidente.
  2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
  4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.
  5. Il Collegio controlla la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo al deliberato dell'assemblea ed assiste alle riunioni della stessa.

 

Art. 16 Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 17 Risorse economiche

  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. quote associative e contributi volontari dei soci;
    2. contributi dei privati;
    3. contributi dello Stato e delle Regioni;
    4. contributi pubblici o privati;
    5. contributi di organismi internazionali;
    6. donazioni e lasciti testamentari;
    7. introiti derivanti da convenzioni per fini formativi e di ricerche;
    8. ricavi delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
    9. rendite di beni mobili o immobili che potranno pervenire all'associazione.
  2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'ap-pro-vazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio sarà redatto secondo criteri tali da assicurare una rigida trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito.
  2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

 

Art. 19 Modifiche allo Statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno cinque soci.
  2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

 

Art. 20 Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare al D. L.vo n.460 del 1997 in materia di O.N.L.U.S.

F.to: ADRIANA BONIFACINO
F.to: GIOVANNA BINETTI

F.to: MARIA ROSARIA GIOVAGNOLI

F.to: PAOLO MARCHETTI

F.to: VINCENZA DI MARTINO

F.to: PAOLA PASTORE - NOTAIO