È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata “Fondazione IncontraDonna Ente del Terzo Settore”; detta denominazione potrà essere abbreviata in “Fondazione IncontraDonna ETS”.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss. cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indirettamente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs 117 del 2017. La durata è illimitata.
La Fondazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicherà gli estremi di tale iscrizione nei propri atti, nella propria corrispondenza e nelle proprie comunicazioni al pubblico.
Ricorrendo i presupposti di legge, la Fondazione sarà altresì iscritta nel registro delle Imprese competente.
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM), all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e acquista efficacia verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
L’ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale.
La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, è apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la cultura della prevenzione presso la popolazione.
In particolare, opera nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, proponendosi di perseguire finalità di prevenzione delle patologie mammarie e, in particolare, dei tumori alla mammella e si impegna nella sensibilizzazione della prevenzione e cura del tumore al seno . Principio fondante è in ogni caso la promozione della Salute per l’intera popolazione femminile e maschile, giovane e adulta.
La sua attività è rivolta alle donne e agli uomini che desiderano informarsi in modo corretto e conoscere adeguatamente questa patologia di grande rilevanza sociale e il come fare prevenzione
Promuove la conoscenza scientifica, la diagnosi precoce e la cura per quanto riguarda la patologia oncologica mammaria, anche attraverso attività di istruzione e formazione al personale medico e paramedico.A tal fine la Fondazione potrà operare in stretto contatto con l’ambiente medico, favorire la ricerca e l’aggiornamento sulla predetta patologia. Ha il compito, quindi, di promuovere e sviluppare, attraverso università, enti di ricerca, enti ospedalieri od altri enti, tutte le attività che favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie iniziative e curandone la realizzazione.
La Fondazione collabora alal realizzazione e promuove la diffusione di linee guida, buone pratiche cdegli stili di vita), delle numeriche rilevanti sulle tematiche attinenti la prevenzione dei tumori (sempre da fonti ufficiali e accreditate come AGENAS o ONS), verso un’utenza soprattutto femminile, ma non solo, tramie attività di comunicazione di vario tipo.
A tal fine la Fondazione potrà operare con agenzie di comunicazione, uffici stampa, media agency, aziende private o pubbliche, università ,enti ospedalieri o altri enti, nell’inteneto di favorire la divsulgazione dell’informazione corretta.
La Fondazione promuove inoltre l’ascolto dei pazienti, il confronto tra pazienti, clinici, istituzioni e associazioni al fine attenzionare tematiche che afferiscono alla tutela dei diritti dei pazienti oncologici e dei loro bisogni , ma anche la tutela dei diritti e dei bisogni dei cittadini ai fini di prevenire l’insonrgenza di neoplasie in forma grave o diagnosi tardive.
A tal fine la Fondazione operare anche direttamente su tavoli tecnici con Istituzioni, Società Scientifiche , Associazioni , Fondazioni, Pazienti, Enti Sanitarie , oltre che come promotore, e il coordinamento di survay rivolte ai pazienti.
La Fondazione è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l’impegno vitale.
La Fondazione persegue i suoi scopi per mezzo delle attività di interesse generale ai commi b), c) ed u) (ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017):
b. interventi e prestazioni sanitarie (anche teleconsulti);
c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- Organizzione, Ideazione, Gestione di Eventi e Campagne di comunicazione nazionali e locali (es. Frecciarosa, Metastabile, Pink Ring) volti all’ Informazione e alla Sensibilizzazione . A titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi. contenuti per la comunicazione digitale attraverso social network, siti web, direct emailing, video e infografiche, comunicati stampa, interviste , presenze in tv, radio, teatri.
- Partecipazione a tavoli tecnici istituzionali e interlocuzione con le Istituzioni per la tutela dei diritti dei pazienti oncologici (es. Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Regione Lazio, Regione Lombardia), anche in ruolo consulenziale . Promozione delle buone pratiche in oncologia mediante collaborazioni istituzionali (es. convenzione con AGENAS, Gruppi di Lavoro con le Regioni, CDA Fondazione AIOM), anche in veste consulenziale.
- Survey nazionali o locali, raccolta e diffusione dei dati aggregati e anonimizzati come da normativa GDPR…
- Supporto alle donne operate di tumore del seno e dei caregivers, risposta ai bisogni dei pazienti oncologici, ad esempio tramite help line, formazione o attività ricreative volte al benessere delle donne (come quelle sportive , culturali, turistiche, gastronomiche, dermocosmetologiche)
Attività di formazione (verso volontari, caregiver, pazienti, dipendenti, medici e paramedici),anche tramite erogazione di premi e borse di studio, per sostenere attività di formazione e di ricerca nei propri settori di attività oppure svolgendo attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
- Realizzazione di pacchetti per il welfare aziendale (che prevedano ad esempio prestazioni sanitarie, oppure informazioni sottoforma di contenuti digitali, oppure sessioni formative presenza o da remoto )
La Fondazione può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017:
a. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri,attività di comunicazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, con contestuale visibilità alle aziende partner o sponsor tramite comunicazione dei relativi marchi;
Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori e fondatori.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento e lo sviluppo, il finanziamento ed il co-finanziamento di progetti specifici.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
f. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità di Interesse Generale istituzionali.
g. Shopping solidale , anche e-commerce.
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. s), D.lgs. 117/2017, cit., e modificazioni, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Soci e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97, D.Lgs. 117/2017, cit., e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’assetto patrimoniale della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito dal Fondo patrimoniale e dal Fondo di gestione.
Il fondo patrimoniale della Fondazione è rappresentato inizialmente dal patrimonio minimo indisponibile della trasformata associazione, di valore almeno pari ad Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore.
Il Fondo Patrimoniale è altresì composto:
a. dal patrimonio minimo costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;
b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c. dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
e. da eredità, donazioni e legati;
f. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
g. da contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali.
Quando risulti che il Patrimonio Minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.
La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis, ss., cod. civ.
Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:
a. conferimenti dei Partecipanti nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 24, co. 2, lett. j., del presente Statuto;
b. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
c. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
d. proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e. erogazioni liberali;
f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g. altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
h. rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
i. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
j. eventuali altri contributi di terzi.
Ai fini di cui all’articolo 13, comma 1, del presente Statuto, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi e per gli effetti di quanto precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisore e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D. Lgs.15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), D.lgs. 117/2017, cit., e modificazioni;
c. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, D.lgs. 117/2017, cit., e modificazioni;
e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento od al diverso limite che dovesse essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l’aumento del patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.
Sono membri della Fondazione:
a. i Fondatori Promotori;
b. i Partecipanti Fondatori;
c. i Partecipanti.
Sono Fondatori Promotori:
- ACERNA Beatrice
- BARLETTA Marco
- BARRUCCHIERI Elena Sofia
- BATTISTI Gianfranco
- BERTELLI Floriana
- BERTI Laura
- BLASI Roberta
- BONIFACINO Adriana
- BRUNI Giovanni
- CAMPANA Antonella
- DE MAIO Generoso
- DEL VESCOVO Valentina
- FEGAROTTI Flaminia
- GIOVAGNOLI Maria Rosaria
- IADANZA Antonella
- MARCHETTI Paolo
- MARI Silvia
- NUCCI Giancarlo
- PARISE Clara
- PAVONE Giuseppe
- PERON Samuel
- RASIO Debora
- SCAIOLA Anna Maria
- SMITH Carolyn
- VERGARA Daniela Di Craco Maria Daniela
La qualifica di Fondatore Promotore è permanente.
Sono Partecipanti Fondatori di diritto tutti gli associati originariamente distinti in soci Fondatori, soci Ordinari e soci Aggregati, quali indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria di trasformazione dell’ente in Fondazione di Partecipazione del XXXXXX.2022
Possono ottenere la qualifica di Partecipante Fondatore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, le persone fisiche e giuridiche che sono state in passato socie della trasformata Associazione e che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e contribuiscano al Fondo patrimoniale o al Fondo di Gestione, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 21, co. 2, lett. f., del presente Statuto.
La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Partecipanti Fondatori, che potrà essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.
I Partecipanti Fondatori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividono gli scopi e le attività della Fondazione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o di beni o di servizi, annuali o pluriennali, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 21, co. 2, lett. f., del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Partecipanti, che potrà essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
Le qualifiche di Partecipante Fondatore e di Partecipante sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda da inoltrarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione corredata della documentazione utile ad attestare l’omogeneità degli scopi e delle attività dell’aderente agli scopi ed alle attività della Fondazione, corredata da formale dichiarazione di conoscenza e di obbligo di osservanza dell’atto costitutivo, della Statuto, degli atti deliberativi e programmatici degli Organi della Fondazione e degli ultimi bilanci della Fondazione. L’atto di richiesta di adesione deve anche precisare il contributo che si intende effettuare nella Fondazione e l’assunzione espressa e non condizionata del relativo obbligo di adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare le richieste di adesioni agli scopi ed alla natura della Fondazione ed a deliberare motivatamente in merito entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.
L’ammissione di un nuovo Socio è annotata nel Libro dei Soci, a cura dell’Organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l’esclusione dei Fondatori Partecipanti e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c. Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b. apertura di procedure di liquidazione;
c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della esclusione ed assegnando termine per l’inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. al suo domicilio risultante dal libro Soci; entro i 10 (dieci) giorni successivi il Socio può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente Statuto; il ricorso sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all’esito della procedura di arbitrato.
I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
L’eventuale recesso da parte dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base del recesso. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà, anche in caso negativo, comunicazione al soggetto interessato; ove il Consiglio di Amministrazione abbia verificato l’inesistenza della possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso ovvero il Socio, nonostante tale possibilità, confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto rispetto ad un Socio non vi è diritto alla liquidazione della quota o alla restituzione dei conferimenti.
I Fondatori Promotori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.
Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Presidente e il Vicepresidente (se eletto);
c. il Direttore Generale, se nominato;
d. il Comitato Tecnico Scientifico
e. l’Organo di Controllo;
f. la Consulta.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile dispari di Consiglieri da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette), compresi il Presidente e il Vice Presidente, ed in particolare:
a. da tre a cinque membri (compresi Presidente e Vice Presidente, quest’ultimo se eletto) saranno scelti dai Fondatori Promotori all’interno del gruppo dei Fondatori Promotori quali membri di diritto, il quale resteranno in carica a vita, salvo rinuncia da parte degli stessi. Sono nominati con decisione assunta a maggioranza assoluta;
b. un membro è scelto dai Partecipanti Fondatori, con decisione assunta a maggioranza assoluta;
c. un membro è scelto dai Partecipanti, con decisione assunta a maggioranza assoluta;
d. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà nominato inizialmente dai Fondatori Promotori;
La qualifica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione.
All’atto della nomina può essere determinata la indennità del Presidente e dei Consiglieri, comunque, nei limiti fissati dall’art. 8, co. 3, D.lgs. 117/2017.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per più mandati.
Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, con decisione assunta a maggioranza assoluta.
I Consiglieri nominati in sostituzione di alti cessati, indipendentemente dalla data del loro insediamento, rimangono in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; il Consiglio decide a maggioranza assoluta.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
a. predispone e delibera su: il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e/o il rendiconto finanziario per cassa, e documenti allegati;
b. predispone e delibera sui documenti previsionali annuali e pluriennali, con i relativi piani operativi;
c. delibera in merito all’accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e su ogni altra operazione anche di natura finanziaria strumentale allo scopo; nonché sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate;
d. delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società, trust, fondazioni, enti di qualsiasi specie aventi scopo analogo a quello della Fondazione;
e. istituisce e nomina il Direttore Generale della Fondazione, stabilendone le competenze, la qualifica e la durata dell’incarico;
f. determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli art. 16 e 17, possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procede alla relativa ammissione e a determinarne con Regolamento l’eventuale suddivisione e/o raggruppamento e le modalità di partecipazione all’attività della Fondazione.
g. determina il contributo iniziale e periodico cui è tenuto ciascun Partecipante Fondatore e ciascun Partecipante;
h. delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sul recesso e sull’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
i. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
k. nella ipotesi di cui all’art. 21, D.lgs. 117/2017, cit., delibera la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero assume i provvedimenti previsti nella indicata norma;
l. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
m. delibera la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione, a norma dell’art. 32 del presente Statuto;
n. con la medesima deliberazione di cui alla precedente lett. n., nomina uno o più Liquidatori, determinandone poteri e compenso;
o. delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri o a un Comitato Esecutivo composto da Consiglieri, fissandone poteri e attribuzioni e delegando, entro il limite dei poteri conferiti, la rappresentanza legale.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel suo seno il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la ricezione dell’avviso, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora e le materie da trattare. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.
Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.
Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell’U.E.
È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno. Con l’osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
Il Consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere un estraneo al Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica presenti, salvi diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio d’amministrazione da tenersi nei modi previsti dal decreto legislativo 117/2017.
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente è nominato dai Fondatori Promotori con decisione assunta a maggioranza assoluta. Il Presidente può essere nominato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.
A tale riguardo il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giudiziali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.
In particolare, il Presidente:
a. promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa;
b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c. convoca e presiede l’Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
d. cura direttamente l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e. cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
f. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
g. può conferire procure a dipendenti della Fondazione o a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti;
h. è responsabile dell’organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio di Amministrazione i dirigenti;
i. esercita i poteri, connessi all’amministrazione della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.
Al Presidente può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto nei limiti previsti dalle normative protempore vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.
La sottoscrizione del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
Il Consiglio di amministrazione ha il potere d’istituire e nominare il Direttore Generale della Fondazione, stabilendone le competenze, la qualifica e la durata dell’incarico che non può superare i tre anni ma è rinnovabile.
Il Direttore Generale della Fondazione è nominato con contratto di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza almeno triennale di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d’imprese o enti pubblici o privati.
Il Direttore Generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, resta in carica per l’ordinaria amministrazione della Fondazione sino all’entrata in servizio del suo successore.
La rappresentanza legale della Fondazione spetta anche al Direttore Generale.
Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. In particolare:
a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
c. collabora col Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, con la relativa relazione;
d. gestisce le risorse economiche della Fondazione e, in particolare, dei suoi conti correnti bancari;
e. utilizza, con poteri di firma, i sistemi di home banking;
f. provvede alla riscossione delle entrate e cura ed esegue i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori e di tutte le spese;
g. provvede alla tenuta dei registri e alla contabilità della Fondazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
h. esercita gli altri poteri che il Consiglio di amministrazione gli dovesse delegare di volta in volta o in modo generale;
i. verifica, assumendone la diretta responsabilità, l’andamento economico e finanziario della gestione riferendo al Consiglio di Amministrazione ogni significativo scostamento;
j. cura e dirige l’organizzazione interna degli uffici della Fondazione, ivi inclusi i rapporti con il personale.
Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle nelle quali si discute del suo rapporto di lavoro con la Fondazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità del mondo accademico, del mondo della comunicazione e delle professioni sanitarie.
Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifici delle singole attività di rilevante importanza. Ha il compito di garantire l’ideazione e la realizzazione degli studi e dei progetti connessi allo scopo della Fondazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico può, ai fini di cui al precedente comma, programmare ed attuare una attività di sostegno culturale e di spettacolo e iniziative di informazione e formazione per la prevenzione, che connaturano lo scopo sociale della Fondazione.
I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’incarico può cessare per dimissioni, revoca o decadenza.
La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione in caso di prolungata assenza alle riunioni del Comitato o per condotta contraria agli scopi della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o in caso di sua impossibilità o inerzia su convocazione del Direttore Generale cui deve pervenire richiesta scritta di convocazione da almeno due componenti il Comitato.
Le riunioni si svolgono in conformità al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione non trovando applicazione Comitato le norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
I membri dell’Organo di Controllo – formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri – sono nominati e revocati dai Fondatori Promotori, che ne stabiliscono anche l’indennità. I membri dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I membri dell’Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
La carica di componente dell’Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.
Le adunanze dell’Organo di controllo possono essere tenute anche in videoconferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
L’organo di Controllo può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l’espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.
La Consulta è composta da tutti i Fondatori Promotori, i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti
Alla Consulta vengono illustrati il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo come redatto dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, per l’approvazione. La Consulta esprime pareri e proposte per l’attività della Fondazione ed il suo sviluppo.
La Consulta nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 20, e precisamente:
a. un membro è scelto dai Partecipanti Fondatori, con decisione assunta a maggioranza assoluta;
b. un membro è scelto dai Partecipanti, con decisione assunta a maggioranza assoluta;
La Consulta è convocata, almeno una volta all’anno, d’iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell’avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente a ciò delegato. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente che presiede la riunione e dal segretario. È ammessa la possibilità che le riunioni della Consulta si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. In ogni caso, le modalità di funzionamento della Consulta sono determinate con regolamento della Consulta stessa.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2364 c.c.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. II bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’articolo 3.6 del presente Statuto.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Copia del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione, dovranno essere depositate nei modi e nelle forme di legge.
Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali Regolamenti Interni della Fondazione, disciplinanti:
a. le regole per lo svolgimento dei lavori del Direttore Generale;
b. i criteri per l’ammissione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti;
c. natura, entità e modalità di contribuzione dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti – contribuzione che potrà essere annuale o pluriennale – e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi;
d. i criteri per la destinazione del contributo di Partecipanti Fondatori e/o di Partecipanti a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione;
e. tempi e modalità dei Soci per l’esame dei libri sociali presso la sede legale;
f. ogni altro aspetto inerente il funzionamento della Fondazione che non sia espressamente disciplinato dalla legge e dal presente Statuto, purché in coerenza con la normativa in materia di Fondazione di partecipazione ETS, con la natura di Fondazione, nel rispetto della volontà dei Fondatori Promotori e con i principii desumibili dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall’art. 27 del Codice Civile.
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, co. 1, D. Lgs.117/2017, cit., e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Indirizzo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Con la stessa deliberazione il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più Liquidatori definendone poteri e compenso.
Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Fondazione, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi della Fondazione nonché le controversie promosse da componenti di Organi della Fondazione, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.
L’Arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti in lite e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza dell’interessato più diligente.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all’unanimità dei Fondatori Promotori e dalla maggioranza assoluta dei Fondatori e dei Partecipanti o, se costituite, delle Assemblee speciali dei Partecipanti.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e modificazioni, e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Scarica lo statuto in versione digitale
Fondazione Incontradonna – Statuto.pdf
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Data di pubblicazione: 20/06/25